1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
Relazione Illustrativa Art. 38
E’ previsto, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera d), che il pubblico ministero presenti il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza e che qualsiasi autorità giudiziaria che rilevi l’insolvenza nel corso di un procedimento lo debba segnalare al pubblico ministero.
La disposizione restituisce centralità al ruolo del p.m., coerentemente con il ruolo attribuito a tale organo nelle procedure di allerta.
Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza