1. All’articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.».
Relazione Illustrativa Art. 380
L’articolo in esame dispone la sostituzione dell’articolo 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, prevedendo l’esclusività della soggezione a liquidazione giudiziale delle società cooperative che svolgono attività commerciale e diverse da quelle individuate dall’art. 295, oltre che dell’articolo 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo. In particolare, viene così attribuito al commissario nominato nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa la legittimazione, nel caso di crisi o insolvenza, a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza