Art. 385 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un’impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La fideiussione può essere escussa:

     a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l’acquirente abbia comunicato al      costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare;

   b) a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all’articolo 4, quando l’acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6.

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L’efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell’atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all’articolo 4, comma 1-quater.»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione.».

Relazione Illustrativa Art. 385
La parte terza del codice reca disposizioni che danno attuazione ai principi di delega contenuti nell’art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n.155 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire. La delega è attuata anche tenuto conto che la predetta disposizione richiama le modalità e termini di esercizio della delega di cui all’art.1 (per il quale il Governo “cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non 252 direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, adottando le opportune disposizioni transitorie”). In attuazione della delega sono previste agli articoli da 384 a 387: Modifiche dell’art. 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
  • viene eliminato il riferimento all’art.107 del TUB (ormai superato);
  • al fine di apprestare tutela sostanziale all’acquirente per il caso di inadempimento del costruttore all’obbligo legale di rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale, si prevede che la fideiussione garantisca la restituzione delle somme versate (comma 3, lettera b) anche in caso di recesso dal contratto preliminare dell’acquirente che abbia ottenuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto per la data dell’atto la polizza assicurativa; poiché la legge delega prevede che la mancanza di assicurazione determini nullità del contratto, qualora il mancato rilascio della polizza sia accertato dal notaio deve essere consentito all’acquirente di recedere dal contratto ricevendo tutela delle proprie ragioni restitutorie relative ai corrispettivi versati; conseguentemente, il comma 7 prevede che la fideiussione perda efficacia solo nel momento in cui il fideiussore riceva dal costruttore copia dell’atto di trasferimento che contenga menzione degli estremi della polizza decennale e della sua conformità ;
  • infine, si affida ad un decreto ministeriale la determinazione del modello standard della fideiussione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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