Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza | Decreto Legislativo | 12/01/2019 | n. 14 | Fonte: GU n.38 del 14-2-2019 |
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell’articolo 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.».
Relazione Illustrativa Art. 387
Modifiche dell’art. 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005:- si ricollega l’applicazione della normativa modificata alla presentazione del titolo abilitativo o alla sua richiesta successivamente all’entrata in vigore delle modifiche. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza