Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza | Decreto Legislativo | 12/01/2019 | n. 14 | Fonte: GU n.38 del 14-2-2019 |
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all’articolo 2 e l’attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7-bis;».
Relazione Illustrativa Art. 388
Modifiche dell’art. 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005:- si prevede che i contratti preliminari e quelli comunque diretti al trasferimento non immediato di un immobile da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dalla delega;
- si prevede che il contratto contenga l’attestazione di conformità della fideiussione al modello ministeriale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza