Art. 388 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all’articolo 2 e l’attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7-bis;».

Relazione Illustrativa Art. 388
Modifiche dell’art. 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
  • si prevede che i contratti preliminari e quelli comunque diretti al trasferimento non immediato di un immobile da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dalla delega;
  • si prevede che il contratto contenga l’attestazione di conformità della fideiussione al modello ministeriale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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