Art. 389 – Entrata in vigore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Relazione Illustrativa Art. 389
La norma distingue, ai fini dell’entrata in vigore del decreto legislativo, tra le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo ed alcune disposizioni destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure –così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (e perciò gli articoli 27, comma 1 e 365)- o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali (tali gli articoli 380 e 381), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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