Art. 4-bis – Concordato

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
Decreto Legge23/12/2003 n. 347Fonte: G.U. n. 298 del 24-12-2003

1. Nel programma il commissario straordinario puo’ prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato puo’ prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato puo’ prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonche’ a societa’ da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

c-bis) l’attribuzione ad un assuntore delle attivita’ delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o societa’ da questi partecipate o societa’, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all’assuntore le azioni revocatorie, di cui all’articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.

1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l’interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario puo’ chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilita’ di proporre il concordato.

2. La proposta di concordato puo’ essere unica per piu’ societa’ del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all’interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa’ cui la proposta di concordato si riferisce.

3. (soppresso)

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall’autorizzazione del Ministro delle attivita’ produttive, di cui all’articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all’esecuzione del programma, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.

5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l’imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell’elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita’, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l’imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalita’, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all’estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalita’ di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice puo’, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l’ammontare del credito vantato dall’impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l’accantonamento delle somme ovvero anche l’intrasferibilita’ delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull’opposizione il giudice dispone in merito alle azioni gia’ attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l’attribuzione delle somme accantonate.

7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalita’ ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell’avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresi’ i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo e’ gia’ stato ammesso al voto.

8. Il concordato e’ approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e’ approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita’ ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato.

9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e’ raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, puo’ approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu’ classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

10. La sentenza che approva o respinge il concordato e’ pubblicata, oltre che a norma dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalita’ ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza e’ provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresi’, in caso di concordato con assunzione, l’immediato trasferimento all’assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell’attivo delle societa’. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l’assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all’esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attivita’ produttive. La sentenza puo’ essere impugnata dall’imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d’appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalita’ sopra indicate. L’impugnazione della sentenza non ne puo’ sospendere l’efficacia esecutiva.

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

11-bis. Ferma la prosecuzione dell’attivita’ d’impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario puo’ presentare al Ministro delle attivita’ produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione e’ autorizzato, la prosecuzione dell’esercizio d’impresa puo’ avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a) del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non e’ tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non e’ autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

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