Art. 4 – Doveri delle parti

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

2. In particolare, il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c) gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.

3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Relazione Illustrativa Art. 4
Sono resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell’obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell’insolvenza. Con specifico riferimento all’obbligo di collaborazione esistente in capo al creditore, il comma 3 precisa, così come espressamente richiesto dalla Commissione Giustizia del Senato (condizione C: all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale), che tale dovere sussiste sia nei confronti del debitore che dei soggetti preposti alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, oltre che nei confronti degli organi nominati dall’autorità giudiziaria nell’ambiti delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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