Art. 4 – Verifica della competenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d’insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fondi sull’articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1, se è aperta una procedura d’insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda di apertura della procedura è pendente è competente ai sensi dell’articolo 3. In caso affermativo, l’amministratore delle procedure di insolvenza specifica nella decisione di apertura della procedura i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull’articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

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