Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che l’attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.