Art. 41 – Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

2. Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all’articolo 39.

5. L’intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

Relazione Illustrativa Art. 41
Il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, su ricorso di uno o più creditori, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell’impresa, del pubblico ministero nei casi in cui questi abbia legittimazione, o dello stesso debitore è un procedimento semplificato, ma regolato dalla legge nei suoi momenti principali. Sono predeterminati dalla legge forme e termini tanto della fase introduttiva, quanto delle fasi istruttoria e di trattazione e, infine, della fase decisioria: i termini sono brevi, in ossequio alle esigenze di celerità che caratterizzano la materia, ma rispettosi delle garanzie processuali; le uniche formalità che possono essere soppresse sono quelle non essenziali al contraddittorio. Per garantire quanto più possibile la trattazione unitaria di più domande proposte nei confronti dello stesso debitore, è previsto come possibile – ed è l’unico aspetto di reale novità rispetto alla disciplina del r.d. n.267/1942- l’intervento nel medesimo procedimento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero, con la precisazione che detto intervento può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione. La scansione organizzativa del procedimento è improntata a particolare celerità. Solo la domanda proposta dal debitore è soggetta a pubblicità, al fine di evitare che iniziative destinate a rivelarsi infondate vengano divulgate, causando danni anche irreversibili alla reputazione dell’impresa. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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