Art. 42 – Cooperazione e comunicazione tra giudici

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure d’insolvenza principali, territoriali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di apertura di una procedura d’insolvenza, ovvero che l’ha aperta, coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza o che l’abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili.

2. Nell’attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo il giudice ritenga opportuno. Sono compresi in particolare:

a) il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;

b) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore;

d) il coordinamento della tenuta delle audizioni;

e) il coordinamento dell’approvazione dei protocolli, se necessario.

Lascia un commento