Art. 42 – Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.

2. Fino al momento in cui l’articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all’acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.

Relazione Illustrativa Art. 42
La norma disciplina l’istruttoria officiosa, in funzione di allestire un corredo documentale con il minimo onere per le parti, debitori o istanti, nel presupposto che, a regime, un collegamento telematico diretto con la cancelleria del tribunale permetterà di acquisire nel procedimento i dati salienti dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi e più in generale i dati anche di bilancio, secondo il catalogo e le modalità di cui all’articolo 367. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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