Art. 43 – Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d’insolvenza principale e quelle territoriali e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore:

a) l’amministratore della procedura principale di insolvenza coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria di insolvenza o che l’ha aperta;

b) l’amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale di insolvenza o che l’ha aperta, e

c) l’amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un’altra procedura territoriale o secondaria di insolvenza o che l’ha aperta, nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interesse.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo opportuno, quali quelli indicati all’articolo 42, paragrafo 3.

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