Art. 43 – Rinuncia alla domanda

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.

2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l’estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Relazione Illustrativa Art. 43
La disciplina prevede che in caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue e il tribunale provvede con decreto, con il quale può condannare la parte che vi ha dato causa alla rifusione delle spese. Allo scopo di evitare un uso strumentale del potere di rinunciare alla domanda, è previsto che permanga comunque, in capo al p.m. che abbia partecipato al procedimento, il potere di chiedere la liquidazione giudiziale, senza necessità di proporre un nuovo ed autonomo ricorso. Al p.m., in ogni caso, deve essere data comunicazione del decreto che dichiara l’estinzione, al fine di consentirgli l’esercizio del suo potere di iniziativa. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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