Art. 44 – Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l’articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);

e) ordina l’iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell’articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

Relazione Illustrativa Art. 44
La disposizione trova applicazione tanto nei casi in cui l’iniziativa sia stata assunta dal debitore, quanto in quelli in cui il debitore, destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, si sia voluto difendere non limitandosi a chiedere di respingere tale richiesta bensì instando per regolare da sé, con il concordato preventivo ovvero l’accordo di ristrutturazione, la propria crisi o insolvenza. Inoltre, la norma trova applicazione sia nel caso in cui il debitore si sia limitato a svolgere la domanda di accesso, senza ancora depositare rispettivamente proposta, piano e documentazione completa, per il concordato o l’accordo, in caso di volontà di far omologare quest’ultimo, sia nel caso in cui la domanda sia già accompagnata da tutta la documentazione necessaria per l’accesso alla procedura. In ogni caso, a garanzia della celerità della procedura e per consentire al debitore di fruire senza indugio degli effetti protettivi della domanda, il decreto concessivo dei termini può sempre essere emesso senza previa fissazione di un’udienza. La norma prevede, in caso di domanda c.d. “in bianco” o “con riserva”, terminologia coniata dagli operatori con riferimento all’istituto disciplinato 58 dall’art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, la fissazione di un termine minimo (trenta giorni) e massimo (sessanta), con possibilità di proroga (di non oltre sessanta giorni) circoscritta all’ipotesi di mancanza di domande di liquidazione giudiziale, nell’evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale. Con la concessione del termine viene nominato, a fini di sorveglianza, un commissario giudiziale, figura che entra anche negli accordi di ristrutturazione ma solo se vi siano richieste di apertura della liquidazione giudiziale. Ulteriore statuizione concerne la fissazione degli obblighi informativi e di una somma per le spese della procedura. La norma, al fine di porre termine al dibattito giurisprudenziale sul regime dei termini concessi ai sensi dell’art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, espressamente dispone che i termini assegnati dal tribunale per il completamento della domanda, per assolvere agli obblighi informativi e per i versamento del fondo spese non siano soggetti a sospensione durante il periodo feriale, coerentemente con le esigenze di speditezza del procedimento e della natura non esclusivamente processuale di tali termini. La revoca del provvedimento di concessione del termine riflette a sua volta quanto già previsto nel concordato con l’articolo 173 l. fall. e i suoi richiami nella disciplina che precede il deposito di piano, proposta e documentazione piena: la cessazione della procedura si dà per i casi di frode ai creditori o grave mutamento delle condizioni o condotta del debitore manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi o grave inadempimento degli obblighi informativi. Il decreto è emesso previa instaurazione del contraddittorio, non è autonomamente reclamabile (in quanto di per sé determina solo l’arresto della procedura) e può essere emesso, con analogo effetto, ogni qual volta sia negata la stessa concessione del termine (ad esempio per mancato deposito dei documenti o assenza dei requisiti soggettivi di accesso). Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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