Art. 45 – Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l’apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L’estratto contiene il nome del debitore, il nome dell’eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L’iscrizione è effettuata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

Relazione Illustrativa Art. 45
Il provvedimento di assegnazione dei termini, al pari della domanda di accesso del debitore, va reso noto ai terzi che vedono le loro prerogative limitate nell’arco temporale che va dal deposito della domanda alla decisione del tribunale sulla domanda del debitore e per questo deve essere iscritto al registro delle imprese. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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