Art. 45 – Esercizio dei diritti dei creditori

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza.

2. Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest’ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.

3. L’amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un’altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all’assemblea di creditori.

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