Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza.
2. Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest’ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
3. L’amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un’altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all’assemblea di creditori.