Art. 46 – Funzioni del comitato di sorveglianza

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell’industria lo ritiene opportuno.

2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti.

3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni.

4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all’imprenditore insolvente.

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