Art. 48 – Effetti della chiusura della procedura d’insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Fatto salvo l’articolo 49, la chiusura della procedura d’insolvenza non osta alla continuazione di altre procedure d’insolvenza riguardanti lo stesso debitore ancora pendenti al momento della chiusura.

2. Laddove una procedura d’insolvenza riguardante una persona giuridica o una società nello Stato membro in cui detta persona o società hanno la sede legale comporti lo scioglimento della persona giuridica o della società, queste non cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d’insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state chiuse o l’amministratore o gli amministratori delle procedure di insolvenza preposti a tali procedure non abbiano acconsentito allo scioglimento.

Lascia un commento