Art. 48 – Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonchè notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza.

3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all’omologazione con sentenza.

5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell’articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale.

Relazione Illustrativa Art. 48
L’omologazione del concordato e dell’accordo di ristrutturazione si svolge nello stesso modo per entrambe, senza differenze, neppure sotto il profilo istruttorio, a seconda che vi siano o meno opposizioni. Il contraddittorio tra le parti è organizzato in modo più efficiente rispetto al passato, con la previsione di termini sfalsati per le opposizioni, da proporsi con memoria, visto che il procedimento si è già incardinato con il deposito del ricorso e le opposizioni sono, a ben vedere, eccezioni sollevate dai creditori e da qualunque interessato alla omologazione. Il debitore, avendo a disposizione un termine più ampio, deposita memoria con la quale potrà replicare ai motivi di opposizione e tener conto del parere del commissario giudiziale, quando vi sia, da depositarsi almeno cinque giorni prima dell’udienza. E’ prevista, solo per la proposizione di eventuali opposizioni all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, la sospensione nel periodo feriale del termine per il deposito delle opposizioni. Infatti, mentre le opposizioni all’omologazione del concordato preventivo sono proposte nell’ambito di una procedura già incardinata e della quale i creditori sono già a conoscenza, il termine per proporre opposizione all’omologazione degli accordi decorre dall’a pubblicazione della domanda nel registro delle 61 imprese, ciò che potrebbe avvenire anche nel periodo della sospensione feriale dei termini, durante il quale, notoriamente, imprese e professionisti riducono o sospendono le loro attività. La sospensione del termine è stata dunque prevista al fine di garantire effettività al diritto di difesa dei creditori. Il tribunale, dopo avere deciso le opposizioni in camera di consiglio, provvede con sentenza all’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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