Art. 5 – Obblighi dell’imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. L’imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.

2. L’imprenditore deve altresì depositare presso la cancelleria del tribunale:

a) le scritture contabili;

b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata;

c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;

d) l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

e) l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

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