Art. 50 – Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell’articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all’articolo 49, comma Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6 I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

Relazione Illustrativa Art. 50
Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è respinta, il relativo decreto motivato è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, è iscritto nel registro delle imprese. Il decreto del tribunale è, a sua volta, impugnabile con reclamo avanti alla corte d’appello. La corte d’appello si pronuncia in camera di consiglio, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale se il reclamo è accolto e rimettendo gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti. Si tratta di un aspetto di assoluta novità, giacché nel regime previgente, la corte di appello rimetteva le parti dinanzi al tribunale anche per la dichiarazione di fallimento. La sentenza è ricorribile per cassazione. Il decreto di rigetto del reclamo invece non è impugnabile, perché la domanda può sempre essere riproposta, ciò in conformità ad un indirizzo oramai consolidato della Corte di cassazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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