Art. 51 – Conversione della procedura secondaria di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Su istanza dell’amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza può disporne la conversione in un altro tipo di procedura d’insolvenza elencato all’allegato A, a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’apertura di tale altro tipo di procedura a norma del diritto nazionale, e che questo altro tipo di procedura sia quello più idoneo con riguardo agli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria.

2. Quando esamina l’istanza di cui al paragrafo 1, il giudice può chiedere informazioni agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti in entrambe le procedure.

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