Art. 51 – Impugnazioni

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l’indicazione della corte di appello competente;

b) le generalità dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;

c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;

d) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

4. Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’articolo 52. L’accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all’articolo 53.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

7. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell’articolo 45.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza.

15. Salvo quanto previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l’impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Relazione Illustrativa Art. 51
L’articolo 51 disciplina le impugnazioni: il reclamo dinanzi alla corte d’appello e il ricorso per cassazione. La legittimazione è riservata alle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata, nel caso dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo, ed aperta a qualunque interessato, nel caso della liquidazione giudiziale. Il termine per l’impugnazione è sempre di trenta giorni. Il reclamo e il ricorso per cassazione non sospendono l’efficacia della sentenza, ma per il reclamo sono fatte salve le previsioni dell’articolo 52 in tema di sospensione della liquidazione, del piano o dell’accordo. Un aspetto di assoluta novità è rappresentato dalla previsione secondo la quale con la sentenza che decide l’impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato; inoltre, in caso di società o enti, dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Si tratta di una previsione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose ed a responsabilizzare gli organi di gestione di società di capitali insolventi. Non è infrequente, infatti, che sia le procedure che i creditori, coinvolti in impugnazioni pretestuose, si scontrino poi con l’impossibilità di ottenere il ristoro delle spese processuali dalla controparte: questa infatti è insolvente e l’amministratore, che ha conferito la procura, non è parte processuale, sicché, secondo le regole ordinarie, non risponde dei debiti dell’ente che rappresenta. Parimenti, la corte di appello, per agevolare al curatore l’individuazione del soggetto tenuto a corrispondergli il compenso in caso di revoca della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 147 del Testo unico delle spese di giustizia, dichiara se l’apertura della procedura sia imputabile a colpa del creditore o del debitore. Solo nel caso in caso contrario, le spese ed il compenso, come liquidato dal tribunale, saranno a carico dell’Erario. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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