Art. 52 – Concorso dei creditori

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

3. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51.

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