1. L’accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.
2. Se è ammessa all’amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare.