Art. 55 – Procedura di insinuazione di crediti

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Il creditore straniero può insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato a norma dell’articolo 88. Il modulo reca l’intestazione «Insinuazione di crediti» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

2. Il modulo uniforme per l’insinuazione di crediti di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni:

a) il nome, il recapito postale, l’indirizzo di posta elettronica, se del caso, il numero di identificazione personale, se del caso, nonché le coordinate bancarie del creditore straniero di cui al paragrafo 1;

b) l’importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto nonché data alla quale è divenuto esigibile, se diversa;

c) in caso di interessi, il tasso d’interesse, se gli interessi sono di natura legale o contrattuale, il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti e l’importo capitalizzato degli interessi;

d) in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell’apertura della procedura, l’importo e il dettaglio di tali spese;

e) la natura del credito;

f) l’eventuale diritto di prelazione e il relativo fondamento;

g) l’eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata, la data alla quale la garanzia è stata concessa e, qualora sia stata iscritta, il numero d’iscrizione; e

h) l’eventuale compensazione e, in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura d’insolvenza, la data alla quale sono sorti e l’importo preteso al netto della compensazione.

Il modulo uniforme per l’insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi.

3. Il modulo uniforme per l’insinuazione di crediti indica che non è obbligatorio fornire informazioni relative alle coordinate bancarie e al numero di identificazione personale del creditore di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Qualora un creditore insinui il proprio credito usando mezzi diversi dal modulo uniforme di cui al paragrafo 1, l’insinuazione del credito contiene le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione. Il giudice, l’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono richiedere al creditore la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza, o in un’altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare. Ogni Stato membro indica se accetta qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione diversa dalla sua o dalle sue ai fini dell’insinuazione di crediti.

6. I crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’apertura della procedura d’insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura. Qualora uno Stato membro faccia assegnamento sull’articolo 24, paragrafo 4, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui il creditore è stato informato ai sensi dell’articolo 54.

7. Qualora il giudice, l’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato abbiano dubbi in merito ad un credito insinuato ai sensi del presente articolo, essi consentono al creditore di produrre prove aggiuntive dell’esistenza e dell’importo del credito.

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