Art. 57 – Cooperazione e comunicazione tra giudici

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Se la procedura d’insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, il giudice che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura d’insolvenza per un’altra società dello stesso gruppo o che l’abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace della procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d’interessi. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili.

2. Nell’attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo che il giudice ritenga opportuno. Essa può riguardare, in particolare:

a) il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;

b) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo;

d) il coordinamento della tenuta delle audizioni;

e) il coordinamento dell’approvazione dei protocolli, se necessario.

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