Art. 60 – Rendita perpetua e rendita vitalizia

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’art. 1866 del codice civile.

2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

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