Legge fallimentare | Regio decreto | 16/03/1942 | n. 267 | Fonte: GU n.81 del 6-4-1942 |
1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’art. 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.