Art. 61 – Creditore di più coobbligati solidali

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

2. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

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