Art. 61 – Esecuzione del programma

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all’esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall’articolo 42.

2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell’industria una relazione sull’andamento dell’esercizio dell’impresa e sulla esecuzione del programma.

3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell’articolo 27 siano stati o meno conseguiti.

4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.

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