Art. 62 – Convenzione di moratoria

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonchè sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in piu’ di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.

6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.

7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 51.

Relazione Illustrativa Art. 62
Le finalità che hanno condotto all’introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa erano alla base anche del secondo strumento giuridico introdotto all’art. 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: la convenzione di moratoria temporanea dei crediti. Anche in questo caso, come prescritto nell’art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega n. 155/2017, è stato esteso l’ambito di applicazione dell’istituto, non più limitato alle convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari. La disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori. Nel comma 1 è stato meglio precisato l’oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito. Il comma 2 individua i requisiti necessari per l’estensione degli effetti della moratoria: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe, la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanvo ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale E’ sempre prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore: è stato ampliato l’oggetto dell’attestazione che riguarda ora anche la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione. Nel comma 3 vengono ribaditi i limiti dell’estensione degli effetti della convenzione ai creditori della medesima classe non aderenti. I commi 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento: il debitore ha l’obbligo di comunicare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro trenta giorni. Non è stata ripetuta la previsione, contenuta nell’art. 48, della sottoposizione del termine per l’opposizione alla sospensione nel periodo feriale, considerato che, in questo caso, il termine decorre da una comunicazione del debitore e non dall’iscrizione nel registro delle imprese e che i creditori non aderenti a cui si vuole estendere la convenzione di moratoria devono essere obbligatoriamente informati delle trattative, sicché, diversamente da quanto può accadere per i creditori estranei agli accordi di ristrutturazione, essi sono già necessariamente a conoscenza dell’iniziativa dell’imprenditore. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza nei cui confronti è ammesso reclamo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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