Art. 63 – Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d’ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

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