Art. 63 – Notifica da parte del giudice adito

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), se ritiene che:

a) l’apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d’insolvenza relativa alle diverse società del gruppo;

b) nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere svantaggiato finanziariamente dall’inclusione di tale società nella procedura in questione; e

c) il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 71.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo elenca gli elementi di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettere da a) a d).

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Il giudice adito dà agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti l’opportunità di essere sentiti.

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