Art. 64 – Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 64
L’articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nell’art. 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’unica novità è costituita dal riferimento alla «richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione» ed ha, evidentemente, l’obiettivo di favorire, mediante la sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso a tali misure.

Lascia un commento