Art. 65 – Conseguenze della contestazione all’inclusione nel coordinamento di gruppo

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Qualora un amministratore delle procedure di insolvenza abbia contestato l’inclusione delle procedure in relazione alle quali è stato nominato nelle procedure di coordinamento di gruppo, dette procedure non sono incluse nelle procedure di coordinamento di gruppo.

2. I poteri del giudice di cui all’articolo 68 o del coordinatore risultanti da tali procedure non hanno effetto riguardo a tale società e non comportano costi per la stessa.

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