Art. 68 – Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Una volta trascorso il periodo di cui all’articolo 64, paragrafo 2, il giudice può aprire una procedura di coordinamento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 63, paragrafo 1. In tal caso, il giudice:

a) nomina un coordinatore;

b) decide le linee generali del coordinamento; e

c) decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo.

2. La decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo è comunicata agli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti e al coordinatore.

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