Art. 7 – Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell’insolvenza

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza sono trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.

3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell’articolo 44 e nei casi previsti dall’articolo 49, comma 2.

Relazione Illustrativa Art. 7
In attuazione del principio di unitarietà della procedura diretta all’accertamento dello stato di crisi o insolvenza ed alla sollecita individuazione della sua migliore regolazione concorsuale (art. 2, comma 1, lettere e) ed l), della legge n. 155/2017), il comma 1 dell’articolo 7 stabilisce che tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza debbono essere trattate con urgenza e riunite nell’ambito di un unico procedimento. Il comma 2 prevede che debba essere dato esame prioritario alle domande che contemplano il mantenimento della continuità aziendale, anche indiretta, purché nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori della soluzione proposta e sempre che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata. In tal caso, tale criterio non opera e il giudice può procedere all’esame delle eventuali domande alternative di regolazione della crisi. Il comma 3 sancisce che il tribunale, nell’ipotesi in cui eventuali domande alternative di regolazione della crisi non siano accolte, può disporre l’apertura della liquidazione giudiziale se sia stato accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione e nei casi previsti di arresto precoce della procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento