Art. 70 – Omologazione del piano

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione.

4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresi’ disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonchè le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

108. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51.

8. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

10. In caso di diniego dell’omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

11. Nei casi di frode l’istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.

12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 50.

Relazione Illustrativa Art. 70
L’omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte dei creditori, così come già avviene anche in altre procedure (ad esempio, nel concordato dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999) con finalità ulteriori rispetto alla sola tutela dei creditori, che in questo caso consistono nella volontà di fronteggiare un rilevante problema sociale, acuito dalla crisi economica successiva al 2008 che ha reso evidente l’urgenza di istituire strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili. La disposizione prescrive che, superato il vaglio dell’ammissibilità, il piano e la proposta siano pubblicati per decreto del giudice, comunicato ai creditori, i quali potranno presentare osservazioni. Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può accordare le misure protettive dirette a porre il patrimonio del debitore al riparo dalle iniziative individuali dei creditori, tali da pregiudicare l’attuazione piano. In caso di atti di frode, tali misure possono essere revocate, anche d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio. L’OCC può proporre modifiche al piano, alla luce delle osservazioni ricevute dai creditori, riferendone al giudice. Il giudice, se ritiene ammissibile e fattibile il piano, lo omologa con sentenza. Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice procede all’omologazione se comunque ritiene che la proposta consenta un soddisfacimento per il creditore in misura non inferiore a quello che questi potrebbe conseguire con la liquidazione controllata. Se invece l’omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto –impugnabile- e revoca le misure protettive concesse. Se vi è istanza del debitore o, in casi di inadempimento o frode, di un creditore o del pubblico ministero, il tribunale provvede con sentenza all’apertura della liquidazione controllata. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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