Art. 71 – Esecuzione del piano

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.

2. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72.

4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.

Relazione Illustrativa Art. 71
Poiché l’omologazione non comporta lo spossessamento del debitore né la perdita della capacità d’agire, la norma prevede che questi provveda all’esecuzione del piano sotto il controllo dell’organismo. Spetta all’organismo anche la risoluzione di eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al giudice laddove ciò sia necessario. La vigilanza del giudice sulla procedura è assicurata attraverso le relazioni che l’OCC deve semestralmente depositare. Una volta terminata l’esecuzione del piano, l’OCC presenta al giudice il rendiconto; se il rendiconto è approvato, il giudice liquida il compenso e ne autorizza il pagamento. Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine l’omologazione è revocata. La norma precisa che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, riducendo o anche escludendo il compenso. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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