Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
1. Il coordinatore è una persona abilitata a svolgere la funzione di amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
2. Il coordinatore non è uno degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a una delle società del gruppo e non deve presentare conflitti di interesse rispetto alle società del gruppo, ai loro creditori o agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per qualsiasi delle società del gruppo.