Art. 72 – Compiti e diritti del coordinatore

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Il coordinatore:

a) definisce e formula raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura d’insolvenza;

b) propone un piano di coordinamento di gruppo che individua, illustra e raccomanda una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può contenere proposte concernenti:

i) le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del medesimo;

ii) la composizione delle controversie infragruppo per quanto riguarda le operazioni infragruppo e le azioni revocatorie;

iii) gli accordi tra gli amministratori delle procedure di insolvenza delle società insolventi del gruppo.

2. Il coordinatore può inoltre:

a) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori;

b) mediare nelle controversie tra due o più amministratori delle procedure di insolvenza di società del gruppo;

c) presentare e illustrare il suo piano di coordinamento di gruppo alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire ai sensi della legislazione nazionale;

d) chiedere agli amministratori delle procedure di insolvenza informazioni su qualsiasi società del gruppo laddove tali informazioni servano o possano servire a individuare e formulare strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e

e) chiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che tale sospensione sia necessaria per garantire la corretta applicazione del piano e sia a vantaggio dei creditori nell’ambito della procedura per la quale è stata richiesta, oppure chiedere la revoca di eventuali sospensioni esistenti. Tale richiesta è presentata al giudice che ha aperto la procedura di cui si richiede la sospensione.

3. Il piano di cui al paragrafo 1, lettera b), non contiene raccomandazioni riguardo all’eventuale consolidamento della procedura o della massa fallimentare.

4. I compiti e i diritti del coordinatore definiti dal presente articolo non si estendono al alcuna società del gruppo che non partecipa alla procedura di coordinamento di gruppo.

5. Il coordinatore adempie ai propri doveri con imparzialità e diligenza.

6. Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento delle costi rispetto alle stime di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera d), e, in ogni caso, nell’eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, il coordinatore:

a) informa senza indugio gli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti; e

b) chiede l’approvazione preventiva del giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo.

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