Art. 75 – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute;

d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

3. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Relazione Illustrativa Art. 75
Alla domanda deve essere allegata la documentazione, diversa in rapporto alla qualifica del debitore (imprenditore, professionista o altro), necessaria per ricostruirne la situazione economica e finanziaria, che, in ogni caso, deve indicare l’entità e la qualità dei debiti e l’identità dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di disposizione del patrimonio posti in essere negli ultimi cinque anni, le entrate del debitore e della famiglia e la somma occorrente al mantenimento della stessa. Come in altre tipologie di concordato, la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio come attestato dall’organismo di composizione della crisi. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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