Art. 77 – Associazione in partecipazione

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

2. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

3. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150.

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