Art. 78 – Conto corrente, mandato, commissione

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

3. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento.

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