Art. 79 – Maggioranza per l’approvazione del concordato minore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

4. Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Relazione Illustrativa Art. 79
L’art. 79 detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed ai suoi effetti. L’approvazione del concordato minore richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell’elenco dei creditori e dei relativi crediti e non più il raggiungimento del 60%, come era invece previsto dall’art. 11 della legge n. 3 del 2012. Si tratta di disposizione che equipara il quorum necessario all’approvazione del concordato minore al quorum previsto per l’approvazione della proposta di concordato preventivo. E’ apparso infatti irragionevole richiedere una maggioranza più elevata proprio in una procedura che di regola è destinata alla risoluzione di crisi di minori dimensioni. Vale il meccanismo del silenzio assenso, sicché oltre ai voti favorevoli espressi sono considerati tali anche quelli non espressi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione. Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, nonché i cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori. Il concordato minore produce i propri effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, che quindi restano obbligati nei limiti della proposta, mentre l’obbligazione rimane immutata per i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo che la proposta non preveda diversamente. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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