Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell’autorità pubblica, del servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica.
2. Gli Stati membri assicurano l’attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nei registri fallimentari nazionali di cui all’articolo 24.
3. È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali.
4. Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
5. Nel quadro dell’informativa agli interessati volta a consentire a questi ultimi di esercitare i loro diritti, in particolare il diritto alla cancellazione dei dati, gli Stati membri informano gli interessati del periodo di accessibilità fissato per i dati personali conservati nei registri fallimentari.