Art. 80 – Omologazione del concordato minore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi’ il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50.

Relazione Illustrativa Art. 80
L’art. 80 disciplina la fase dell’omologazione, disponendo che il tribunale, previa verifica della fattibilità del piano e del raggiungimento della maggioranza, omologhi con sentenza il concordato se non vi sono contestazioni, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con la stessa sentenza dichiara anche chiusa la procedura. Se, invece, vi sono contestazioni circa la convenienza della proposta, il tribunale, sentiti il debitore e l‘OCC, omologa il concordato quando ritiene che il credito dell’opponente possa ricevere in esito all’esecuzione del piano un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata. Innovativa è la previsione del comma 4, che inibisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento (ad esempio: concedendo credito con modalità incongrue rispetto al merito creditizio del debitore) di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Se il tribunale rigetta la domanda di omologazione, dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate e, se vi è istanza del debitore o, in caso di frode, del pubblico ministero o di un creditore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con decreto reclamabile. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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