Art. 81 – Esecuzione del concordato minore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

2. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.

4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.

5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Relazione Illustrativa Art. 81
L’art. 81 disciplina l’esecuzione del concordato che, non diversamente da quanto previsto per il piano del consumatore, avviene ad opera del debitore, sotto il controllo dell’OCC. Anche in questo caso, spetta all’OCC sottoporre al giudice, per un suo intervento, le difficoltà insorte durante l’esecuzione. Una volta eseguito il concordato, l’OCC presenta il rendiconto al giudice che, se lo approva, liquida il compenso e autorizza il pagamento. Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine, il tribunale pronuncia la risoluzione del concordato omologato. Costituiscono cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano ed il sopravvenire di circostanze che rendano il piano inattuabile, senza che sia più possibile modificarlo in modo da far comunque conseguire ai creditori quanto a loro è stato promesso. La risoluzione esclude qualunque effetto esdebitatorio se il mancato adempimento è imputabile al debitore. La norma precisa anche, al fine di responsabilizzare l’OCC in ordine al corretto esercizio dei suoi compiti di collaborazione e vigilanza, che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, potendo addirittura giungere ad escludere il diritto al compenso. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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